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Ultimo aggiornamento: 18/1/24, 17:19 - Autore: u/Drarak0702

Tempo di lettura: 7 minuti

La successione

La successione è un istituto giuridico che regola il passaggio del patrimonio e di alcuni diritti di una persona deceduta (il famoso “de cuius”) agli aventi diritto.

La successione può essere “legittima” se segue le indicazioni della legge, “testamentaria” se il de cuius ha lasciato istruzioni specifiche tramite testamento o infine mista se il testamento fornisce indicazioni solo su una parte del patrimonio

Il testamento

Il testamento è un atto col quale una persona può destinare tutti o una parte dei propri beni; questo atto può essere successivamente modificato (dalla persona), revocato (dalla persona) o annullato (da un tribunale). Per redigere il proprio testamento bisogna essere capaci di intendere e di volere (da cui la famosa formula introduttiva “io XY, nel pieno delle mie facoltà mentali,..”)

Ne esistono sostanzialmente tre forme: olografo, pubblico e segreto

Olografo: è quello scritto dalla persona e conservato a casa o affidato a qualcuno. Per essere valido deve: essere scritto a mano, riportare la data in cui è stato scritto, essere firmato.

Questa è la forma più semplice e non meno efficace delle altre, ma presenta alcuni svantaggi (possibilità di distruzione, occultamento o contraffazione da parte di terzi, possibilità che venga smarrito, possibilità di commettere errori o di impartire istruzioni non chiare, ecc.)

Per chi trova o è in possesso del testamento vi è l’obbligo giuridico di farlo pubblicare; inoltre la distruzione, l’occultamento e la falsificazione di testamento sono reati penali.

Pubblico: è quello che si redige dal Notaio, in presenza di due testimoni (di solito forniti dal Notaio stesso); ha lo svantaggio di costare, ma elimina praticamente tutti gli svantaggi sopra menzionati.

Segreto: è quello consegnato in busta chiusa ad un Notaio che lo conserverà e provvederà a pubblicarlo al momento del decesso. A differenza di quello olografo non deve essere necessariamente scritto a mano e neanche dal testamentario stesso, importante è che sia datato e firmato dal testamentario.

La Legittima

La quota legittima, o semplicemente legittima, è quella parte del patrimonio in successione che la legge riserva ad alcuni specifici eredi e della quale il testamentario non può disporre liberamente. Varia al variare degli eredi presenti (esistenza o meno di coniuge, esistenza o meno di discendenti, esistenza o meno di ascendenti, ecc.)

Qualora la legittima sia lesa ossia non rispettata, ciascuno degli eredi può impugnare il testamento e far valere i propri diritti. N.B. può e non deve. Quindi un testamento che lede la legittima non è nullo ma può essere impugnato per far valere i propri diritti.

Quote previste

In caso di successione legittima la legge cerca in via generale di tutelare in primis il coniuge ed i figli riservandogli la totalità delle quote, ma in assenza di questi si può arrivare a prevedere quote fino a parenti di sesto grado (oltre i quali il patrimonio verrà devoluto allo Stato); N.B. per determinare il grado di parentela bisogna contare i passaggi che su un ipotetico albero genealogico collegano le persone; ad es. due fratelli sono parenti di secondo grado (un passaggio dal primo fratello ai genitori, un altro passaggio dai genitori all’altro fratello), i cugini figli di genitori fratelli, quelli che spesso nel parlare comune vengono erroneamente chiamati cugini di primo grado, sono parenti di quarto grado (1 da cugino a genitore, 2 da genitore a nonno, 3 da nonno a zio, 4 da zio a cugino).

Quote successione legittima alcuni esempi:

N.B. gli eredi di un erede subentrano per quota parte. Ad esempio i figli di un fratello riceveranno la quota del fratello calcolata come se fosse in vita e divisa in parti uguali.

Quote successione testamentaria alcuni esempi:

Ovviamente la quota destinabile con testamento può essere lasciata a uno o più eredi.

Anche in caso di successione testamentaria gli eredi di un erede defunto subentrano per quota nella successione.

Se le proprie volontà corrispondono a quelle di successione legittima, non conviene redigere testamento; si risparmierà agli eredi l’onere di doverlo far pubblicare e gli eredi saranno comunque tutelati dalla legge.

Rinuncia all’eredità

Quando si accetta un’eredità si accetta sia il patrimonio attivo che quello passivo. L’accettazione può avvenire tramite atto o anche semplicemente compiendo azioni che lascino intendere che si intenda accettarla (vendere un bene del de cuius, agire in nome e per contro del de cuius col fisco, ecc..; non rappresentano accettazione atti come pagare il funerale, mantenere il possesso di alcuni beni o semplicemente andare in banca a chiedere informazioni).

A volte però può non convenire accettare l’eredità, ad esempio in presenza di debiti maggiori dell’attivo, in questo caso gli eredi possono rinunciare alla loro quota.

La rinuncia va fatta con un atto apposito presso notaio e di solito gli eredi del rinunciante subentrano a questo nella successione; anche loro potranno a loro volta rinunciare.

La rinuncia non può essere imposta o soggetta a termini e condizioni.

Altra possibilità e l’accettazione con beneficio di inventario, ossia si accetta l’eredità, ma si tiene separato il proprio patrimonio da quello in successione e gli eventuali creditori potranno rivalersi solo su quello in successione.

In ogni caso, visto che sia la rinuncia che l’accettazione con beneficio di inventario sono atti complicati (non nella forma ma nei vari aspetti che li caratterizzano) consiglio, a chi fosse interessato, di andare da un professionista a farseli spiegare per bene.

Legatari

Il legatario è un particolare soggetto a cui, nel testamento, vengono destinati specifiche attività senza nominarlo erede (“lascio alla vicina la mia collezione di frustini”, “lascio a zia Irma 10.000 euro”, ecc.). Il legatario riceve il bene indicato senza dover rispondere di eventuali passività.

Polizze Vita

Le polizze vita non rientrano in successione. O meglio, i proventi ricevuti in qualità di beneficiario di una polizza vita non rientrano in successione e sono pertanto ad esempio anche esenti da un’eventuale imposta di successione.

Attenzione però che se i premi versati per la polizza hanno leso le quote spettanti agli eredi, questi possono opporsi con azione legale per avere di ritorno quanto loro spettante. (ad esempio io ho un patrimonio di 1 milione di euro, con moglie e due figli, posso disporre liberamente solo di un quarto ossia 250.000 euro; faccio polizza da 300.000 a nome dell’amante che al mio decesso le frutta 500.000 euro; i miei eredi possono fare causa per ottenere di ritorno i 50.000 che io ho destinato inizialmente per eccesso nella polizza)

Il beneficiario di una polizza vita può essere variato in qualsiasi momento dal sottoscrittore della polizza stessa o presentandosi presso l’intermediario che ha venduto il prodotto, o scrivendo una raccomandata alla compagnia di assicurazione o indicandolo sul testamento; l’ultima azione sovrascrive le precedenti.

Varie ed eventuali

Scritto da: u/Drarak0702 - Ultima revisione: u/emish89

Originariamente pubblicato il 18/11/23, 23:16 e aggiornato l'ultima volta il 18/1/24, 17:19

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